Cosa assicura la polizza?

La copertura assicurativa  tiene indenne  l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla:

proprietà, guida ed uso delle biciclette Armony o Garelli vendute dalla Contraente nel periodo di validità della copertura assicurativa.

La garanzia è operante per tutte le biciclette vendute e fatturate dal Contraente agli utenti finali (Assicurati) durante il periodo di validità della polizza.


Ciò premesso, si prende atto che la garanzia si intende prestata dalle ore 24,00 del giorno di acquisto della bicicletta, comprovato da idonea documentazione fiscale (ricevuta fiscale/fattura) rilasciata dalla Contraente all’utente finale, ed è inoltre prestata previa registrazione sul portale ARMONY/GARELLI e cessa comunque dopo un anno dalla data riportata sulla ricevuta fiscale/fattura.


Resta inteso che in caso di annullamento della presente polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le biciclette vendute durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

Partnership

L’assicurazione che ti copre contro eventuali imprevisti  quando sei in bike è una opportunità resa possibile dalla collaborazione fra due realtà che da sempre guidano l’evoluzione dei propri mercati. 

In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. Inoltre il Contraente o l’Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all’acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole.


CORRESPONSABILITA’


La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza. Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti tra quelli indicati nella

definizione di ASSICURATO contenuta nelle DEFINIZIONI delle Condizioni di Assicurazione.

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